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Calcolo dei crediti scolastici

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti, in data 29 aprile 2010 ha deliberato, in vista della valutazione finale, quanto segue:

 

1) Criteri di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
a) Lo studente sarà ammesso direttamente all’anno successivo se il Consiglio di Classe in sede di scrutinio lo riterrà sufficiente in tutte le discipline e nel comportamento.
b) Lo studente avrà la sospensione del giudizio se il Consiglio di Classe gli riconoscerà un massimo di 4 insufficienze di cui almeno una non grave e la sufficienza nel comportamento.
c) Lo studente non sarà ammesso all’anno successivo in presenza di insufficienza nella valutazione del comportamento indipendentemente dalla valutazione nelle singole discipline oppure in presenza di un numero di insufficienze superiori o diverso (4 insufficienze gravi) rispetto a quanto indicato al punto b).

 

2) Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.
Ai sensi del D.M. 49 del 24 febbraio 2000 il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri per il riconoscimento dei crediti formativi (che contribuiscono alla determinazione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti):
a) le esperienze che possono essere riconosciute come crediti formativi sono acquisite ed attestate al di fuori della scuola di appartenenza
b) si tratta di esperienze riferite ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport
c) vengono riconosciute esperienze di tipo personale ed esperienze coerenti con il corso di studi, con diverso peso come riportato nella tabella per il calcolo del credito scolastico
d) la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo alla acquisizione di crediti formativi ma concorre alla definizione del credito scolastico
e) verranno riconosciute come credito formativo le attività sportive praticate a livello agonistico o dilettantistico in continuità, non attività sportive svolte a titolo amatoriale o personale ( palestra e simili) o saltuarie
f) verrà riconosciuto altresì il piazzamento al primo posto in concorsi coerenti con il percorso di studi
g) non darà luogo a credito formativo la partecipazione a convegni o seminari né esperienze collegate alle attività di cui al punto b) svolta in maniera episodica.

 

3) Ammissione agli Esami di Stato.

Per quanto riguarda l’ammissione agli Esami di Stato il criterio di ammissione è quello previsto dal DPR 122/2009 art. 6 ovvero la sufficienza in tutte le discipline e nel comportamento.

 

4) Tabelle per il calcolo del credito scolastico, per le classi terze sulla base del DM 99/2009 e per le classi IV e V sulla base del DM 42/2007:

 

 

 

pdf Crediti formativi e credito scolastico

Delibera del CD del 5-3-2012 (41 kb)

 

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